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Decreto del Prefetto di Caserta Dr. Ezio Monaco per il corretto uso degli Autovelox PDF Stampa E-mail
Notizie - Oltregarigliano
Scritto da Damiano Pontecorvo   
Giovedì 15 Gennaio 2009 08:39


d'ordine del Dr. Ezio Monaco


Prefetto di Caserta


monaco_ezio_prefetto_caserta


in tema di

autovelox











autovelox_caserta


.

.

A questa Prefettura perviene un numero elevatissimo di ricorsi per l'annullamento di verbali di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevati in seguito a rilevazióne effettuata mediante dispositivi installati per il controllo a distanza, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui aII'art, 200 del C4.S.

Al fine di svitare le lungaggini procedimentali ed i costi per la pubblica amministrazione che derivano da un contenzioso che talvolta si basa su elementi fondati, nonché in considerazione dell'esigenza che le amminitrazioni comunali operino nel pieno rispetto del presupposti normativi anche ìn subieota materia, si ritiene opportuno indicare alcune linee guida per il crretto impiego dei predetti strumenti, precisando con chiarezza fin d'ora che l'unico scopo del loro utilizzo deve essere quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In via preliminare, va evidenziato, che l'accertamento e la contestazione differìta delle violazioni al C.d.S. rilevate mediante mezzi tecnici di misurazione della volocità, di cui all'art. 4 dei D.L. 20.6.2002, n.121, è un'eccezione alla regola generale, che resta quella di cui all' art. 200 del Codice, vale a dire la contestazione immediata delle violazioni.

Il D.L, predetto prevede, comunque, la possibilità di utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli artt. 142,148 e 176 del. C.d.S., senza l'obbligo della contestazione immediata, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di. cui al'art. 2, comma 2, lettere A e B del Codice (in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto)) nonché, previa individuazione delle stesse con decreto prefettizio, su quelle di cui. alle lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse.

Un dato essenziale che va rimarcato in merito è costituito dal fatto che, la categoria della strada -ossia l'appartenenza alle lettere C e D dell'art. 2 comma del Codice- è un presupposto  obbligatorio, in assenza  del quale non ha rilievo nemmeno l'eventuale, oggettiva pericolosità di strde rientranti in categorie differenti ed inferiori.

Un'altra condizione fondamentale è costituita dal fatto che,  come  prescritto dal primo comma dell'articolo 4 della norma in questione, l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo di cui sopra deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.


Tale disposizione avente carattere prescrittivo, è finalizzata ad evitare pericolo alla circolazione che può, altrimenti, essere determinato dal c.d. effetto sorpresa; la conseguenza della mancanza dell'informazione, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, è la nullità della contestazione per violazione ali legge (si vedano, al. riguardo, Cass. sentenza n.24526 del. 2006 e n.. 12883 del 2007).


Per quanto concerne le modalità attraverso cui dove avvenire Ia prescritta "informazione", è intervenuto il D.L. 3 agosto 200'7, n. 117, non a caso relativo alle modifiche del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, che ha introdotto il comma 6-bis all'art, 142 del Codice della Strada, il quale prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, così come poi dettagliatamente disciplinato dal D.M. 15 agosto 2007.


Alla luce di quanto sopra esposto, 1e SS.LL. vorranno attenersi ai predetti principi, tenendo conto dell'eccezionalità della norna rispetto alla disciplina generale dettata dal Codice della Strada, e del fine primario che è quello di gestire, nell'ambito della circolazione stradale, la sicurezza e l'incolumità degli utenti e degli operatori.


Non è ammissibile, pertanto, che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo spirito e della lettera della normativa, divenendo in pratica soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti.


Certamente la predetta funzionepreventiva non si raggiunge nel caso in cui l'autovelox è collocato in determinati punti pericolosi (ad es. in prossimità di cavalcavia, o in località in cui la carreggiata è ristretta, o su tratti sdrucciolevoli od altro) ed il conducente è indotto a rallentare bruscamente il veicolo, determinandosi in tali circostanze proprio quelle situazioni di, pericolo che invece l'apposizione di limiti di velocità e l'installazione di sistemi di controllo a distanza dovrebbero scongiurare.


Analoghe considerazioni, inerenti lo sviamento dalla fùnzione cui dovrebbero essere preposti, valgono per quei rilevatori posizionati dietro alberi, pali o siepi, ovvero nascosti in stradine periferiche.


Inoltre, molte amninistrazioni comunali rìcorrono, per la gestione dei predetti strumenti e l'espletamento di tutte le attività correlate, a ditte private, conferendo agii di importo che appare difficilmente giustificabile, senza dimenticare che, in ogni caso, i proventi, derivanti dalle sanzioni amininistrative pecuniarie devoluti ai comuni devono essere deputati, in una quota pari al 50%, per le finalità previste dal comma 4 dell'art. 208, previa determinazione annuale, tramite delibera di Giunta, delle quote da destinare alle stesse, finalità.


Inoltre, appare davvero sproporzionato che in un territorio provinciale disseminato dì sistemi elettronici per il controllo della velocità e degli attraversamenti semaforici, si registrano invece evidenti lacune in altre attività di controllo che, ai fini della sicurezza della circolazione, sono non meno importanti, quali l'utilizzo dei caschi da parte di conducenti e passeggeri di motoveicoli e l'impiego delle cinture di sicurezza negli autoveicoli.


AI fine di verificare la situazione attuale, è in atto una ricognizione della collocazione dei dispositivi di segnalazione nell'ambito del territorio provinciale. Al temine, qualora risultasse la necessità di collocare diversamente i citati dispositivi, in relazione alla concreta pericolosità dei singoli tratti stradali ed alle effettive esigere di sicurezza, verranno indette apposite riunioni con i sindaci dei comuni interessati, gli enti proprietari della strada e gli organi di polizia stradale.


Nei confidare nell'attenta collaborazione delle SS.LL., in un'ottica di concorso tra Stato e sistema delle autonomie, si prega di volersi attenere ai principi richiamati, provvedendo altresi ad impartire le opportune direttive affinchè siano costantemente intensificati i controlli diretti ad accertare anche quelle violazioni che corrispondono prioritariamente al rispetto di regole elementari di legalità e di vivere civile.


Si prega di assicurare.


IL PREFETTO
(Monaco)

 

Commenti (1)Add Comment
Kreo
...
scritto da Kreo, gennaio 15, 2009
Il prefetto parla bene, ma i suoi dipendenti razzolano male, infatti questi ultimi, è sicuro documenti alla mano, rigettano sempre i ricorsi avverso le contestazioni o verbali contestati agli automobilisti.

E' provato che pur con rilievi fotografici allegati ai ricorsi contro i verbali, i dipendenti della prefettura hanno rigettato gli stessi con la seguente dicitura " non si ravvisano prove e situazioni a sostegno delle note di difesa".

Ditemi voi se le foto con data non sono prove a sostegno delle difese dei ricorrenti.

Saluti

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busy
Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Gennaio 2009 11:29
 
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